Il Futuro della Scuola IaD è in Gazzetta ufficiale
- La modifica dello Statuto dell’Università degli Sudi di Roma Tor Vergata con la quale la Scuola IaD diventa la struttura preposta ai corsi di studio a distanza;
- Lo Statuto della Scuola IaD che prevede una nuova governance e l’organico docenti di ruolo.
Modifica allo statuto d’Ateneo
(GU n. 219 del 18-09-2010)
IL RETTORE
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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6;
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Vista la legge n. 169 del 1989;
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Vista la legge n. 341 del 1990;
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «TorVergata», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 53;
- Visto il decreto 17 aprile 2003 emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie;
- Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- Visto il decreto 27 gennaio 2005, n. 15, emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed in particolare l’art. 2, secondo comma, ai sensi del quale «per i corsi di studio in teledidattica [...] in via di prima applicazione, i requisiti minimi di docenza di ruolo sono quelli riportati” nell’allegato 1 al decreto stesso;
- Vista la tabella 1 riportata nel predetto allegato 1 al decreto n.15 del 2005, ed i relativi indici di «numerosità minima della docenza di ruolo per tipologia di corso di studio», con particolare riguardo ai «corsi di laurea e di laurea magistrale in teledidattica»;
- Visto il decreto 31 ottobre 2007, n. 544, emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed in particolare il preambolo, ai sensi del quale «ai corsi di laurea on line [...]continua ad applicarsi quanto previsto dal decreto ministeriale n.15/2005»;
- Visto lo statuto della Scuola istruzione a distanza (Scuola IaD) dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1999 n. 269, ed in particolare l’art. 1, ai sensi del quale l’Università degli Studi di Roma “TorVergata” svolge corsi a distanza» attraverso la Scuola IaD;
- Considerato che l’Università degli studi di Roma Tor Vergata con delibera del senato accademico (14 marzo 2000) ha proceduto alla nomina del direttore e del comitato di gestione della Scuola IaD) e con decreto rettorale n. 2214 del 3 agosto 2000 ha adottato il regolamento d’ateneo per la Scuola IaD, dotandola del centro di spesa IaD;
- Considerato che con delibere del senato accademico (3 febbraio 2004e 6 aprile 2004) e del consiglio di amministrazione (7 aprile 2004), l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» si e’ espressa favorevolmente in ordine alla conferma della Scuola IaD al termine dei quattro anni della sua fase sperimentale;
- Considerato che sin dalla sua istituzione la Scuola IaD ha ininterrottamente realizzato ed erogato attività didattiche al servizio dell’università, in modalità teledidattica, con l’utilizzo di tecnologie infotelematiche;
- Considerato che la Scuola IaD ha recentemente completato il processo di adeguamento agli standard di cui all’allegato tecnico del decreto 17 aprile 2003, emanato dal Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nonché agli standard internazionali propri della Distance Education, dell’e-Learning e del LifeLongLearning;
- Ravvisata l’opportunità che la Scuola IaD venga fatta figurare in apposita tabella allegata allo statuto dell’ateneo, da aggiungere alle tabelle esistenti;
- Vista la delibera del senato accademico del 16 febbraio 2010; Considerato che, in data 21 giugno 2010, il MIUR ha ricevuto la delibera predetta;
- Considerato che sono trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di legittimità e di merito da parte del MIUR;
DECRETA:
Lo statuto dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato: Articolo unico. Allo statuto è allegata un’ulteriore tabella, contrassegnata dal n. 5 ed intitolata «Altre strutture dell’università», nella quale viene inserita la Scuola d’Istruzione a Distanza (Scuola IaD). Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2010
Il rettore: Lauro
Nuovo Statuto della Scuola IaD
(GU n. 260 del 6-11-2010)
IL RETTORE
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
- Visto lo statuto dell’Universita’ degli studi di Roma Tor Vergata emanato con decreto rettorale 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 ed entrato in vigore il 17 aprile 1998;
- Visto il D.R. n. 2214 del 3 agosto 2000 di istituzione del Centro di spesa autonomo della Scuola per l’istruzione a distanza (IaD);
- Vista la delibera del C.d.A. del 26 aprile 2010 con la quale viene modificato lo Statuto della Scuola;
E’ approvato lo statuto della Scuola per l’istruzione a distanza (IaD) secondo il testo di seguito riportato:
- Articolo 1 – Istituzione e finalità della Scuola
- Articolo 2 – Organi
- Articolo 3 – Presidente
- Articolo 4 – Consiglio della Scuola
- Articolo 5 – Direttore
- Articolo 6 – Comitato di Gestione
- Articolo 7 – Collegio didattico-scientifico
- Articolo 8 – Oneri amministrativi e tecnici
- Articolo 9 – Risorse Finanziarie
- Articolo 10 – Risorse Umane
- Articolo 11 – Norme Finali
Articolo 1 – Istituzione e finalità della Scuola
1. E’ istituita la Scuola per i corsi di studio a distanza. La Scuola è denominata “Scuola IaD”.
2. Le finalità della Scuola sono:
- a) la promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;
- b) la realizzazione di corsi di studio a distanza, compresi quelli per l’apprendimento permanente;
- c) la formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza;
- d) la ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.
3. La Scuola svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell’istruzione a distanza.
4. Con l’approvazione delle Facoltà interessate ed in collaborazione con le stesse anche con riferimento alla docenza, la Scuola può progettare, realizzare, coordinare e gestire corsi di studio ed altre iniziative di formazione, nel rispetto della normativa nazionale e dello Statuto d’Ateneo in materia di ordinamento didattico universitario e di accreditamento dei corsi di studio a distanza.
5. La Scuola svolge attività di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti e i Centri dell’Ateneo e con soggetti pubblici e privati sulla base di convenzioni, contratti od accordi.
6. La Scuola ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, nonché finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l’autonomia di spesa.
Articolo 2 – Organi
1. Sono organi della Scuola:
- a) il Presidente;
- b) il Consiglio della Scuola;
- c) il Direttore;
- d) il Comitato di Gestione
- e) il Collegio didattico-scientifico.
Articolo 3 – Presidente
1. La carica di Presidente spetta al Rettore o ad un suo delegato.
2. Il Presidente sovrintende e vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di attività didattica, scientifica e di servizio della Scuola e sul regolare svolgimento delle stesse attività. Il Presidente ha la rappresentanza della Scuola.
Articolo 4 – Consiglio della Scuola
1. Il Consiglio è presieduto dal Rettore o da un suo delegato. Esso è composto da due docenti di ruolo designati da ciascun Preside di Facoltà, dal Direttore, dal Vicedirettore e da cinque docenti che prestano servizio presso la Scuola, nominati dal Rettore. Hanno altresì diritto di partecipare alle sedute, con voto deliberativo, i Presidi e il Direttore Amministrativo.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno.
3. Il Consiglio delibera ogni anno il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della Scuola; quest’ultimo contiene gli indirizzi, i criteri e le priorità anche in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria della Scuola. In particolare:
- a) determina i contenuti dei titoli di studio, culturali e professionali e delle iniziative di aggiornamento, di perfezionamento, di formazione e specializzazione professionale, che possono esser conseguiti tramite corsi a distanza;
- b) vaglia, ai fini del coordinamento dell’offerta formativa complessiva e con riguardo ai fabbisogni stimati, le proposte istitutive di corsi di studio presentate dalle strutture didattiche e scientifiche o da gruppi di docenti dell’Università; le proposte assicurano la disponibilità delle competenze disciplinari, dei mezzi e delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dei corsi;
- c) delibera l’attivazione dei corsi di studio, compresi quelli definiti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati;
- d) delibera le forme di validazione e certificazione dei corsi di studio attivati.
Articolo 5 – Direttore
1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore tra i componenti del Consiglio, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Vicedirettore, nominato dal Rettore.
2. Il Direttore svolge funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione della Scuola IaD nell’ambito delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dal Comitato di Gestione; in particolare:
- a) istruisce il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della Scuola e gli altri atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;
- b) dispone tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della Scuola in attuazione delle deliberazioni del Consiglio, coadiuvato da un segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità;
- c) attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione, compresi quelli inerenti la liquidazione delle spese;
- d) cura la gestione dei beni e dei servizi, nonché l’organizzazione del lavoro della Scuola;
- e) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza atti di competenza del Comitato di Gestione, che sottopone senza indugio alla ratifica di quest’ultimo.
Articolo 6 – Comitato di Gestione
1. Il Comitato di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, dal vicedirettore e da sei membri proposti dal Direttore, approvati dal Consiglio della Scuola e nominati dal Rettore. Partecipa alle sedute, con funzioni di segretario verbalizzante, il segretario amministrativo della Scuola IaD.
2. Enti pubblici e privati che assicurano sostegno finanziario alla realizzazione delle attività della Scuola possono chiedere che faccia parte del Comitato di Gestione, con voto consultivo, un proprio rappresentante specialista di metodologie e di tecnologie congrue con le finalità della Scuola.
3. Spetta al Comitato di Gestione:
- a) deliberare in ordine all’utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola;
- b) deliberare in ordine all’uso dei beni in dotazione alla Scuola;
- c) approvare la stipula delle convenzioni e contratti d’interesse della Scuola;
- d) dettare criteri in ordine all’utilizzazione del personale;
- e) deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- f) ratificare i provvedimenti adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e d’urgenza.
Articolo 7 – Collegio didattico-scientifico
1. Il Collegio didattico-scientifico è composto da 15 docenti eletti tra i direttori di master a distanza e i responsabili di insegnamento nei corsi di laurea a distanza presso la Scuola IaD.
2. Sono membri di diritto del Collegio didattico-scientifico i Presidenti dei corsi di laurea a distanza.
3. Il Collegio didattico-scientifico elegge al suo interno il suo Presidente, che lo convoca almeno cinque volte l’anno, ed il Vicepresidente.
4. Il Collegio didattico-scientifico cura la progettazione e la realizzazione delle attività e delle iniziative della Scuola. In particolare:
- a) fissa le linee di ricerca e le modalità di sperimentazione didattica per le attività scientifiche;
- b) delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse di ricerca e di formazione;
- c) coordina e cura la gestione dell’offerta formativa, deliberata dal Consiglio;
- d) determina, sentito il Nucleo di Valutazione, indicatori e standard di valutazione (efficacia, efficienza ed economicità) delle metodologie e delle tecnologie adottate;
- e) vigila sulla qualità delle attività e delle iniziative scientifiche e didattiche svolte.
Articolo 8 – Oneri amministrativi e tecnici
1. La Scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e di segreteria studenti e assume gli altri oneri che attengono al funzionamento della Scuola medesima. L’utilizzazione del personale amministrativo e tecnico è disciplinato con Regolamento deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 9 – Risorse Finanziarie
1. Il 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni ai Corsi di studio a Distanza attivati dalla Scuola in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni od accordi e contratti è destinato al funzionamento della Scuola. Il 10% delle somme predette è destinato al bilancio dell’Università.
2. Le somme di pertinenza della Scuola IaD sono trasferite dalla Ragioneria dell’Università alla Segreteria amministrativa della Scuola.
3. La Scuola si avvale della collaborazione dei docenti e del personale amministrativo e tecnico dell’Università. Detta collaborazione può essere remunerata, entro i limiti di bilancio della Scuola, sulla base dell’attività svolta, nella misura fissata con Regolamento deliberato dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10 – Risorse Umane
1. Per far fronte ai suoi oneri scientifici, didattici e di servizio, riferiti alle competenze professionali proprie della Educazione a distanza, dell’e-Learning e del Lifelong Learning, conformemente agli standard internazionali, la Scuola IaD è dotata di un organico docente di ruolo. Detto organico si finanzia tramite fondi esterni provenienti da aziende, enti o istituzioni e tramite proventi determinati dalle attività scientifiche, didattiche e di servizio della Scuola.
2. Specifiche disposizioni provvederanno a regolamentare, oltre alle procedure di reclutamento, le ipotesi di anticipata interruzione di cofinanziamento o di inadempimento delle aziende, enti o istituzioni finanziatori.
Articolo 11 – Norme Finali
1. L’assunzione di oneri didattici presso la Scuola da parte di docenti dell’Ateneo non comporta modifiche dell’organico d’Ateneo distinto per Facoltà e dell’inquadramento per settore scientifico-disciplinare.
2. La Scuola può avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti scientifici e tecnico-professionali, conferendo incarichi gratuiti o retribuiti.
3. Ai fini del presente statuto, ai docenti di ruolo sono equiparati i docenti dell’Ateneo in quiescenza, che abbiano un contratto d’insegnamento con l’Ateneo stesso.
4. I titolari degli organi di cui al presente statuto durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non più di due volte.
5. All’attuazione ed all’integrazione del presente statuto si provvede, ove non diversamente disposto, con regolamenti deliberati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d’Amministrazione.
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Regolamento d’Ateneo per la Scuola IaD: Il Centro di spesa autonomo – IaD
(Decreto Rettorale n. 2214 del 3 agosto 2000)
1. Ai fini dell’attuazione dell’autonomia, di cui all’articolo 2 comma 5 del proprio Statuto, la Scuola IaD è Centro di spesa autonomo. Essa può attivare rapporti con soggetti ed enti pubblici e privati nazionali, comunitari ed internazionali e può realizzare attività in conto terzi e di consulenza. Afferiscono alla Scuola IaD i componenti del Consiglio della medesima Scuola, presieduto dal Rettore.
2. Con riguardo all’articolo 8 del citato Statuto, tutte le somme derivanti dalle attività della Scuola IaD sono iscritte in entrata nel bilancio. La Scuola dispone di dette somme per l’esplicazione delle proprie attività istituzionali, fatto salvo quanto dovuto all’Amministrazione centrale dell’Università “Tor Vergata”.
3. In particolare, entro le disponibilità del proprio bilancio, la Scuola può:
- a) utilizzare e remunerare unità di personale dell’Università secondo la normativa vigente;
- b) remunerare i docenti che producono i Corsi attivati e coloro che svolgono attività tutoriale;
- c) contribuire alla dotazione finanziaria dei Fondi d’Ateneo finalizzati al personale tecnico ed amministrativo;
- d) promuovere esperienze di didattica a distanza;
- e) erogare gettoni di presenza per le riunioni dei propri organi, per le attività valutative e per gli incontri conseguenti ad accordi e convenzioni;
- f) remunerare le attività di direzione e gestione della Scuola;
- g) remunerare eventuale personale a contratto.





