I Corsi universitari (Formazione post-base, Master, Perfezionamento,
Specializzazione ecc.)
esonerano il personale sanitario dall'obbligo dell'ECM per tutta la
durata degli studi
Circolare ministeriale ECM - 5 marzo 2002
Soggetti coinvolti - A partire dal 1° gennaio 2002, il programma dell'ECM
è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati
o libero professionisti) e cioè a circa 800.000 professionisti. E' escluso
dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia e all'estero,
corsi di formazione post-base propri della categoria professionale di appartenenza
(corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale,
dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) per tutti gli anni compresi
nell'impegno formativo. Sono esclusi, altresì, dall'obbligo dell'E.C.M.,
i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza
di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.1204, e successive modificazioni, nonché
in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre
1986, n.958, e successive modificazioni, per tutto il periodo in cui usufruiscono
o sono assoggettati alle predette disposizioni. (dalla pagina 3 della C.M.)
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